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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2009  Nuova modalità di gioco del lotto. (09A08568)

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528, in particolare l'art. 7 comma 2, e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione, con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle Finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonchè il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 con il quale e' stata autorizzata la raccolta delle giocate al lotto per più concorsi consecutivi;
Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed in particolare, l'art. 12 comma 1 lettera b) che dispone con decreti direttoriali la possibilita' di adozione di «ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere»;
Vista la corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Soc. Lottomatica per l'individuazione di nuovi giochi per il rilancio del gioco del Lotto, la presentazione della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominato «10eLOTTO» e le conclusioni positive della Commissione di valutazione del sistema estrazionale, istituita con decreto direttoriale del 6 aprile 2009;
Visto in particolare il decreto dirigenziale di attestazione della capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalita' di svolgimento delle estrazioni istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto;
Visto il decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009 con il quale e' stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «10eLOTTO»; Vista la corrispondenza intervenuta a seguito dell'emanazione del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, con la quale si e' ravvisata l'opportunita' di trasformare l'attuale gioco opzionale e complementare «10eLOTTO» in una modalita' del gioco del Lotto attraverso la possibilita' di implementazione dell'attuale formula, compresa quella di utilizzare piu' estrazioni giornaliere; Considerato che il concessionario del servizio del gioco del Lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno e sviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi di adeguamento del sistema di gestione automatizzata per consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco:

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. La formula di gioco istituita con decreto direttoriale n. 16597/giochi/Ltt del 5 maggio 2009, in forma opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», e' individuata come modalita' di gioco del Lotto.
2. L'esercizio di tale modalita' di gioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto, fino alla scadenza della concessione in atto.

Art. 2.

Modalita' di gioco

1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
2. La giocata si effettua pronosticando da 1 a 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
3. La modalita' di estrazione dei 20 numeri vincenti puo' essere scelta dal giocatore tra le seguenti :
a) modalita' connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti sono individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto, corrispondenti ai primi e ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale. Il concorso al quale la giocata al «10eLOTTO» si riferisce, e' riportato sullo scontrino. In caso di numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle estrazioni a partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna, si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna. Qualora per effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20 numeri vincenti differenti fra loro, quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto la vigilanza della Commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma. I numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto;
b) modalita' immediata: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata automaticamente dal sistema, al momento della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata. L'estrazione immediata dei 20 numeri vincenti si ottiene dalla generazione di una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri gia' estratti, ed e' effettuata da un sistema informatico automatizzato secondo le modalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) modalita' di estrazione ad intervallo di tempo: l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene effettuata tramite apposite estrazioni, comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Tali estrazioni avranno frequenza plurigiornaliera intervallate da un tempo non inferiore a 5 minuti tra l'una e l'altra, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 24.00. La raccolta delle giocate al «10eLOTTO» con modalita' ad intervallo di tempo deve essere interrotta 15 secondi prima dell'orario stabilito per l'estrazione cui le giocate stesse si riferiscono. Le estrazioni dei 20 numeri vincenti si ottengono attraverso un sistema informatico automatizzato - approvato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - che genera una sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza ripetizione dei numeri gia' estratti. I numeri vincenti per ogni singola estrazione saranno visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi la cui tecnologia puo' variare in relazione al volume di raccolta sviluppato da ciascuna ricevitoria. I numeri vincenti del «10eLOTTO» con modalita' di estrazione ad intervallo di tempo sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
4. In fase di prima applicazione del presente decreto la giocata si effettua pronosticando 10 numeri. Qualora la giocata non comprenda, in tutto o in parte i 10 numeri pronosticati dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco. Sempre in fase di prima applicazione le modalita' di estrazione dei 20 numeri vincenti che possono essere scelte dal giocatore saranno quelle di cui alle lettere a) e b) del punto 3 del presente articolo.
5. Su un numero di ricevitorie non inferiore a 5.000 selezionate dal concessionario, saranno introdotte, a partire dal 1° dicembre 2009, le modalita' di estrazione ad intervallo di tempo e, a partire dal 15 giugno 2010, le modalita' di gioco che prevedono la possibilita' di pronosticare da uno a nove numeri.
6. Il piano di estensione all'intera rete di ricevitorie del lotto di tutte le modalita' di gioco sara' comunicato dal concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro il 30 giugno 2010.

Art. 3.

Posta di gioco

1. L'importo di ciascuna giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in euro 0,50 o multipli di euro 0,50.
2. L'importo massimo di giocata, per singola modalita' di estrazione, e' fissato in euro 10,00.
3. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base dei numeri pronosticati.

Art. 4.

Giocate per piu' concorsi consecutivi

1. Le giocate al «10eLOTTO» con modalita' connessa alle estrazioni del gioco del Lotto, e con modalita' di estrazione ad intervallo di tempo possono essere effettuate, a partire dal 1° dicembre 2009, anche per piu' concorsi consecutivi, fino ad un massimo di sei.
2. La giocata per piu' concorsi deve essere omogenea, con identita' di numeri pronosticati e di importo di giocata.
3. La giocata per piu' concorsi genera l'emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
4. Ogni scontrino attestante l'avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce in capo al giocatore il diritto a partecipare solo al concorso per il quale e' stato emesso.
5. Qualora il giocatore decida di partecipare a piu' concorsi consecutivi al «10eLOTTO», ogni singola giocata partecipa all'assegnazione dei premi istantanei di cui al successivo art. 6.
6. Ai fini della rendicontazione delle giocate al «10eLOTTO» per piu' concorsi consecutivi, vale quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.

Art. 5.

Categorie di vincita

1. Le vincite al «10eLOTTO» derivano dalla corrispondenza con i numeri vincenti di tutti o parte determinata dei numeri pronosticati.
2. A seconda che vengano pronosticati uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove o dieci numeri si sviluppano differenti categorie di vincita. In particolare:
a) pronosticando un numero si vince con la corrispondenza del numero con uno dei vincenti;
b) pronosticando due numeri si vince con la corrispondenza dei due numeri con due dei numeri vincenti;
c) pronosticando tre numeri si vince con la corrispondenza di due o di tre numeri rispettivamente con due o tre dei numeri vincenti;
d) pronosticando quattro numeri si vince con la corrispondenza di tre o di quattro numeri rispettivamente con tre o quattro dei numeri vincenti;
e) pronosticando cinque numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro o di cinque numeri rispettivamente con tre, quattro o cinque dei numeri vincenti;
f) pronosticando sei numeri si vince con la corrispondenza di tre, di quattro, di cinque o di sei numeri rispettivamente con tre, quattro, cinque o sei dei numeri vincenti;
g) pronosticando sette numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei o di sette numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei o sette dei numeri vincenti;
h) pronosticando otto numeri si vince con la corrispondenza di quattro, di cinque, di sei, di sette o di otto numeri rispettivamente con quattro, cinque, sei, sette o otto dei numeri vincenti;
i) pronosticando nove numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto o di nove numeri rispettivamente con cinque, sei, sette, otto o nove dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti;
l) pronosticando dieci numeri si vince con la corrispondenza di cinque, di sei, di sette, di otto, di nove e di dieci numeri rispettivamente con i cinque, sei, sette, otto, nove o dieci dei numeri vincenti ovvero nel caso in cui non vi sia alcuna corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti.
3. L'importo della vincita e' determinato dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella tabella allegata, relativo alla corrispondenza dei numeri pronosticati con i numeri vincenti.
4. Per ogni giocata e' conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilita'.
5. Alle vincite del «10eLOTTO» si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, cosi' come stabilite dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 6.

Premi istantanei

1. Oltre alle categorie di vincita previste al precedente art. 5, il «10eLOTTO» assegna premi istantanei, di importo pari ad 1,0638 volte la posta che, al netto delle ritenute previste dall'art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrispondono al valore della giocata.
2. I premi istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
3. Ogni premio istantaneo viene segnalato dal terminale con l'emissione di un segnale acustico e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
4. I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facolta' di scegliere di riscuotere direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione di una nuova giocata al «10eLOTTO», a scelta tra le modalita' previste all'art. 2 punto 3 lettere b) e c) di importo pari a quello conseguito, al netto delle ritenute di legge.
5. La nuova giocata emessa dal sistema partecipa anch'essa all'assegnazione di un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai precedenti punti del presente articolo.
6. Al realizzarsi di una vincita con il premio istantaneo, il ricevitore e' tenuto a chiedere al giocatore la modalita' di riscossione prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale e' l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente dal sistema e trattenuta dal ricevitore per le verifiche contabili.
8. Nel caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata il sistema, dopo la selezione da parte del ricevitore dell'apposita opzione sul terminale di gioco, contabilizza la vincita come pagata, emette l'attestazione - sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente l'unico elemento probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente il sistema emette un nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» e contabilizza la relativa giocata.
9. In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova giocata e non puo' piu' essere modificata dopo l'avvenuta conferma a terminale della modalita' di riscossione prescelta.

Art. 7.

Schedina di gioco

1. Per partecipare alla modalita' di gioco «10eLOTTO», il giocatore puo' compilare la schedina di gioco adottata, marcando nella rispettiva area, i numeri che intende giocare, la o le modalita' di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
2. La giocata al «10eLOTTO» puo' essere effettuata anche a voce, comunicando al ricevitore tutti i dati necessari, come meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.

Art. 8.

Scontrini

1. Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», e' tenuto a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata.
2. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:
a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
b) la modalita' di estrazione prescelta;
c) i numeri giocati;
d) l'importo giocato;
e) eventuali comunicazioni al giocatore.
3. Lo scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione connessa alle estrazioni del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche la data del concorso di riferimento.
4. Lo scontrino di gioco con modalita' di estrazione immediata riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche i 20 numeri estratti con le modalita' di cui al precedente art. 2, punto 3 lettera b).
5. Lo scontrino di gioco riferito alla modalita' di estrazione ad intervallo di tempo riporta, oltre a quanto contenuto al precedente punto 2 del presente articolo, anche il numero del concorso dell'estrazione di riferimento.
6. Gli scontrini emessi costituiscono, per ciascuna modalita' di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
7. Gli scontrini emessi al «10eLOTTO», qualunque sia la modalita' di estrazione prescelta, non possono mai essere annullati, anche se emessi per la partecipazione a piu' concorsi consecutivi.
8. Nel caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata o incompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa di un nuovo scontrino, sul quale compare, nel campo delle comunicazioni al giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
9. In caso di giocata con modalita' immediata qualora il sistema non sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione, la giocata non viene accettata dal sistema ed il relativo importo non viene contabilizzato.

Art. 9.

Riscossione delle vincite

1. In un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al «10eLOTTO», distinte per modalita' di estrazione.
2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art. 5 sono quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
3. Le modalita' di riscossione delle vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
4. Le vincite di importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite con la modalita' di estrazione immediata o ad intervallo di tempo possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
5. I premi di cui all'art. 6 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.

Art. 10.

Vigilanza sulle estrazioni

1. La Commissione di vigilanza, prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1990, n. 560, verifichera' ad intervalli non superiori alle 48 ore, la funzionalita' del sistema estrazionale di cui all'art. 2 comma 3 lettera c). A tal fine, in apposita postazione predisposta dal concessionario presso la sede della Direzione Generale dei monopoli di Stato in Roma, la verifica si svolgera' su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quantomeno, i seguenti dati relativi ad ogni singola estrazione:
a) numero delle giocate;
b) ultima giocata con orario;
c) orario chiusura gioco;
d) orario di estrazione;
e) numeri estratti.
2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito redigera' apposito verbale della constatazione di funzionalita', trasmettendo copia al competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e al Concessionario.
3. Per la sola attivita' di vigilanza di cui al presente articolo i membri della Commissione, in numero non inferiore a tre compreso il Presidente, sono individuati con apposito decreto direttoriale fra tutti i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli.
4. La Commissione si avvale di un Ufficio di segreteria costituito da competente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, del concessionario ed eventualmente della Sogei, per il monitoraggio delle estrazioni e per le altre attivita' di verifica che si rendessero necessarie.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.

Art. 11.

Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della modalita' di gioco «10eLOTTO», e' tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale e periferico e l'implementazione, se necessario, dell'hardware;
b) a sviluppare, implementare e gestire il sistema centrale di generazione casuale dei numeri, necessario all'effettuazione delle estrazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3 dell'art. 2 - secondo le modalita' approvate da apposita Commissione istituita - atto a garantire condizioni di impredicibilita', equiprobabilita', sicurezza ed affidabilita';
c) a definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modalita' di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
d) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori di adeguato materiale informativo-promozionale per favorire la conoscenza della modalita' di gioco da parte dei giocatori;
e) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schedine di gioco che consentano la partecipazione alla modalita' di gioco garantendo la distribuzione di un numero congruo di schedine;
f) ad effettuare annualmente la pubblicita' e la promozione della modalita' di gioco, con iniziative strettamente integrate rispetto a quelle del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per la promozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
g) a sostenere la fase di lancio della modalita' di gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto della modalita' di gioco sul mercato;
h) a produrre nell'ambito della rendicontazione del gioco del Lotto una specifica rendicontazione della modalita' di gioco del «10eLOTTO»;
i) a fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo, ogni informazione ed ogni documentazione che l'Amministrazione stessa ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
j) a custodire, sulla base delle indicazioni fornite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i dati relativi alle giocate raccolte, alle estrazioni effettuate ed alle vincite, nonche' i supporti sui quali sono registrati;
k) a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.

Art. 12.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' efficacia a partire dalla data di pubblicazione. Roma, 13 luglio 2009 Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, foglio n. 135

 

Allegato

Allegato regolamento 10eLotto



Regolamento NUMERO ORO

prot. 52221 R.U. del 19/6/2014
IL VICEDIRETTORE
Vista la Legge 2 agosto 1982, n. 528, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1982, n. 222, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto;
Vista la Legge 19 aprile 1990, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1990, n. 97, concernente le modificazioni alla suddetta legge;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, e le successive modifiche;
Vista la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Vista la Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. ed in particolare l’art. 1, comma 488 concernente la ritenuta unica del 6% sulle vincite al lotto;
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. ed in particolare l’art. 1, comma 89, concernente la facoltà per l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di apportare, ogni qualvolta ritenuto necessario, innovazioni al gioco del lotto;
Visto il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, S.O. come sostituito dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. ed in particolare l’art. 16 concernenti le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155. convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella. Gazzetta Ufficiale de16 luglio 2011, n. 164, ed in particolare l’art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;
Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214. convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012, n. 263, S.O. ed in particolare l’art. 7 recante disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica;
2
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1996, n. 254, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2002, n. 63,. emanato ai sensi del predetto art. 12 della Legge n. 383 del 2001 nonché il Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 8 luglio 2002, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2002, n. 187, S.O. concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l’atto di concessione alla Lottomatica S.c.p.A. di Roma, ora GTECH S.p.A., per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 17 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1997, n. 12, e successive modifiche ed al Decreto Direttoriale 15 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre del 2000, n. 290;
Visto il Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2008, n. 295; con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi,
Visto il Decreto Direttoriale del 5 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2009, n. 126, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO;”
Visto il Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 20 luglio 2009, n. 166, con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;
Visti i Decreti Direttoriali 2 settembre 2010, 19 aprile 2011 e 5 marzo 2012 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente del. 22 settembre 2010, n. 222, del 3 maggio 2011, n. 101 e del 27 marzo 2012, n. 73 con i quali sono state apportate alcune modifiche, fra l’altro, al Decreto Direttoriale del 4 dicembre 2008 ed al Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009;
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 6 luglio 2012, n. 156, S.O,. convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta. Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189, S.O. in particolare l’art. 23 quater che dispone, tra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale del 27 novembre 2012, n. 277, con il quale sono state trasferite all’ente incorporante le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la Determinazione Direttoriale del 1° dicembre 2012, n. 31223, con la quale il Dott. Luigi MAGISTRO, vicedirettore area monopoli, è stato delegato ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’ambito delle attività riconducibili alle missioni istituzionali dell’Amministrazione stessa;
Vista la nota del 25 marzo 2014, prot. n. LLM30-00171/14, con la quale la Società GTECH S.p.A., ha proposto l’introduzione di una nuova modalità di gioco del 10eLOTTO denominata
3
“NUMERO ORO” che, determinando un aumento della vincita media unitamente a quello della frequenza di vincita, senza modificare sostanzialmente le modalità e le abitudini tradizionali del 10eLOTTO, può realizzare l’obiettivo di sostenere e garantire l’attuale raccolta del gioco adeguando l’offerta alle richieste dei giocatori;
Vista la certificazione presentata dalla Società GTECH S.p.A., relativa alle implementazioni del sistema di generazione casuale dei numeri nonché la certificazione relativa alle percentuali di vincita attese dal nuovo gioco;
Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 6 giugno 2014, n. 48543, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione del gioco opzionale e complementare denominato “Numero Oro”;
Visto il verbale della suddetta Commissione, del 10 giugno 2014, che all’esito delle prove effettuate ha confermato che il sistema estrazionale assicura le condizioni richieste di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
Ritenuto di poter condividere l’iniziativa così come proposta:
DETERMINA
Articolo 1
(oggetto)
1. Il presente provvedimento disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata “NUMERO ORO”.
2. La giocata al 10eLOTTO non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata con l’opzione NUMERO ORO.
Articolo 2
(modalità di gioco)
1.
Per partecipare alla nuova formula di gioco è necessario esercitare l’opzione NUMERO ORO al momento dell’effettuazione di una giocata al 10eLOTTO in una o più delle tre modalità già esistenti.
2.
L’individuazione del NUMERO ORO avviene, con riferimento alla modalità di gioco scelta, come di seguito descritto:
a)
modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: il NUMERO ORO coincide con il numero primo estratto della Ruota di BARI;
b) modalità immediata: il NUMERO ORO è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri che compongono la combinazione vincente al 10eLOTTO estratti con la modalità immediata e personalizzata di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009;
c) modalità di estrazione ad intervallo di tempo: il NUMERO ORO, per ogni combinazione vincente di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 13 settembre 2009, è individuato automaticamente dal sistema tra i 20 numeri estratti.
4
Articolo 3
(posta di gioco)
1.
La posta di gioco del NUMERO ORO è pari a quella della corrispondente giocata al 10eLOTTO e vi si aggiunge.
Articolo 4
(giocate per più concorsi consecutivi)
1.
La giocata al 10eLOTTO con opzione al NUMERO ORO per più concorsi consecutivi e la relativa rendicontazione delle giocate sono disciplinate dal decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Articolo 5
(vincite)
1.
La vincita con l’opzione NUMERO ORO viene conseguita in caso di corrispondenza tra il NUMERO ORO estratto con una delle modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 2 ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al 10eLOTTO.
2.
Il premio è determinato con riferimento ai numeri giocati ed ai numeri esattamente pronosticati al 10eLOTTO e risulta dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
3.
Il premio conseguito con l’opzione NUMERO ORO si aggiunge all’eventuale premio conseguito al 10eLOTTO; la somma dei relativi moltiplicatori è riportata nella Tabella 2 allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
4.
Per ogni giocata è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.
Articolo 6
(partecipazione al gioco)
1. La partecipazione alla formula di gioco NUMERO ORO, avviene:
a) attraverso la compilazione della schedina di gioco che ha una sezione nella quale indicare l’esercizio dell’opzione NUMERO ORO;
b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO, la volontà di scelta dell’opzione NUMERO ORO.
Articolo 7
(scontrino)
1.
Per ogni giocata al 10eLOTTO contenente la giocata opzionale al NUMERO ORO viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al 10eLOTTO, i seguenti ulteriori dati:
a) l’indicazione dell’opzione NUMERO ORO;
b) l’importo giocato per l’opzione NUMERO ORO;
c) l’importo totale giocato pari:
c.1) per giocata singola, al doppio della posta giocata al 10eLOTTO;
c.2) per giocata in abbonamento, all’importo totale della giocata singola per il numero dei concorsi cui la giocata in abbonamento si riferisce;
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d) il NUMERO ORO individuato dal sistema tra i numeri estratti, qualora si sia scelta come modalità di estrazione al 10eLOTTO quella immediata;
2.
Gli scontrini con l’opzione NUMERO ORO costituiscono l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
3.
Uno scontrino con l’opzione NUMERO ORO, non può mai essere annullato.
4.
Il ricevitore, qualora la stampa dello scontrino risulti errata o incompleta, richiede tramite il terminale di gioco la stampa di un nuovo scontrino, sul quale sono riportati gli estremi della giocata risultata errata o incompleta.
5.
Nel caso in cui sia impossibile per motivi tecnici del sistema effettuare l’estrazione con modalità immediata , trova applicazione quanto previsto dall’art. 8, comma 8, del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009.
Articolo 8
(bollettino ufficiale)
1. In un’apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al 10eLOTTO con l’opzione NUMERO ORO, distinte per modalità di estrazione.
Articolo 9
(disposizioni finali)
1.
Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto e del 10eLOTTO ed, in particolare, alle vincite del 10eLOTTO con l’opzione NUMERO ORO si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, come stabilite dall’art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2.
Il concessionario, ai sensi dell’art. 7 , comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2102, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco 10eLOTTO, includendovi quelle relative al NUMERO ORO introdotta dal presente provvedimento.
Articolo 10
(entrata in vigore)
Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a partire dal concorso del primo giovedì successivo a quello della data di pubblicazione.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – www.aams.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL VICE DIRETTORE DELL’AGENZIA
f.to Luigi Magistro



Regolamento DOPPIO ORO

Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Prot. n.R.U.99704/U
IL VICEDIRETTORE DELL’AGENZIA
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n.16 e, in particolare, l’art. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l’affidamento all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’art. 1 comma 488 che ha stabilito la ritenuta unica del 6 per cento sulle vincite al gioco del lotto;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l’art. 1, comma 89, concernente la facoltà per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di apportare, ogni qualvolta ritenuto necessario, innovazioni al gioco del lotto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modifiche, e, in particolare, l’art. 49 recante limitazioni all’uso del contante con finalità antiriciclaggio; Visto il decreto direttoriale del 4 dicembre 2008, e successive modifiche, con il quale è stata autorizzata la raccolta delle giocate al Lotto per più concorsi consecutivi; 2
Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata “10eLOTTO”;
Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, e successive modifiche con il quale il “10eLOTTO” è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;
Visto il decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la Legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con proprio provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385 e, in particolare, l’art. 2 concernente le nuove disposizioni per le modalità del gioco del lotto;
Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2014 concernente la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata “NUMERO ORO”
Visto l’atto di convenzione del 20 giugno 2016, n. 58555 sulla base del quale a partire dal 30 novembre 2016 la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia s.r.l;
Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite a eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l’art. 6, comma 2, che fissa all’otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto; Considerata l’esigenza, a seguito dell’introduzione della nuova ritenuta sulle vincite conseguite nel gioco del lotto , di garantire per l’opzione NUMERO ORO premi netti di importi pari a multipli di euro, senza la possibilità di corrispondere premi con parti centesimali di euro, al fine di evitare l’appesantimento dell’attività di pagamento presso le ricevitorie ridefinendo i moltiplicatori degli importi giocati mantenendo altresì l’attuale pay-out medio del gioco;
Vista la nota del 6 marzo 2017, n. 0085/1, con la quale la Società Lottoitalia s.r.l., ha proposto delle innovazioni sui giochi numerici a quota fissa, fra i quali una nuova opzione del gioco del 10eLOTTO denominata DOPPIO ORO che, aumentando la frequenza di vincita può realizzare l’obiettivo di sostenere e garantire l’attuale raccolta del gioco adeguando l’offerta alle richieste dei giocatori;
Vista la certificazione presentata dalla Società Lottoitalia s.r.l. relativa al calcolo probabilistico delle varie categoria di vincita e alla determinazione del pay-out relativo alla struttura premi per la nuova opzione del gioco DOPPIO ORO;
Vista la disposizione del Direttore Centrale gestione tributi e monopolio giochi del 7 settembre 2017, n.94004/U, con la quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle soluzioni tecnologiche per l’introduzione del gioco opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO denominato DOPPIO ORO;
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Visto il verbale della suddetta Commissione, dell’11 settembre 2017, che all’esito delle prove effettuate ha confermato che il sistema estrazionale assicura le condizioni richieste di impredicibilità, equiprobabilità, sicurezza ed affidabilità;
Ritenuto di poter condividere l’iniziativa proposta:
DETERMINA
Articolo 1
(oggetto)
1. Il presente provvedimento disciplina le modalità della nuova formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata DOPPIO ORO e ridefinisce i moltiplicatori delle vincite attribuite dalla formula di gioco, opzionale e complementare al gioco del 10eLOTTO, denominata NUMERO ORO.
2. La giocata al 10eLOTTO non comporta obbligatoriamente l’effettuazione di una giocata con l’opzione DOPPIO ORO
Articolo 2
(modalità di gioco)
1. Per partecipare alla formula di gioco del DOPPIO ORO è necessario effettuare una giocata al 10eLOTTO, in una o più delle relative tre modalità previste e al gioco complementare ad esso collegato, denominato NUMERO ORO
2. L’individuazione del DOPPIO ORO, con riferimento alla modalità di gioco scelta, avviene come di seguito descritto:
a) modalità connessa alle estrazioni del gioco del Lotto: il DOPPIO ORO coincide con il secondo numero estratto della Ruota di BARI;
b) modalità immediata: il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO sono individuati automaticamente dal sistema tra i 20 numeri che compongono la combinazione vincente al 10eLOTTO con la modalità immediata e personalizzata di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009;
c) modalità di estrazione ad intervallo di tempo: il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO, per ogni combinazione vincente di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), del Decreto Direttoriale del 13 luglio 2009, sono individuati automaticamente dal sistema tra i 20 numeri estratti. 4
Articolo 3
(posta di gioco)
1. La posta di gioco del DOPPIO ORO è pari a quella della corrispondente giocata al 10eLOTTO e al NUMERO ORO e vi si aggiunge.
Articolo 4
(giocate per più concorsi consecutivi)
1. La giocata al 10eLOTTO con opzione al NUMERO ORO e al DOPPIO ORO per più concorsi consecutivi e la relativa rendicontazione delle giocate, sono disciplinate dal decreto direttoriale 4 dicembre 2008 e successive modificazioni.
Articolo 5
(vincite)
1. La vincita con l’opzione DOPPIO ORO viene conseguita in caso di corrispondenza tra il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO, estratti con una delle modalità di cui al comma 2 dell’articolo 2, e due qualsiasi dei numeri pronosticati al 10eLOTTO.
2. Il premio attribuito dal DOPPIO ORO è determinato con riferimento ai numeri giocati ed ai numeri esattamente pronosticati al 10eLOTTO e risulta dal prodotto della posta di gioco per il moltiplicatore riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
3. Con l’opzione DOPPIO ORO in caso di corrispondenza di uno solo dei numeri pronosticati o con il NUMERO ORO o il DOPPIO ORO si consegue la sola vincita al NUMERO ORO.
4. Con l’opzione DOPPIO ORO nel caso in cui si è pronosticato un solo numero e lo stesso è corrispondente con il NUMERO ORO o il DOPPIO ORO si consegue la sola vincita al NUMERO ORO.
5. Il premio conseguito con l’opzione DOPPIO ORO è comprensivo dei premi conseguiti al 10eLOTTO e al NUMERO ORO, con esclusione di ogni cumulabilità.
Articolo 6
(partecipazione al gioco)
1. La partecipazione alla formula di gioco, avviene:
a) attraverso la compilazione della schedina di gioco che ha una sezione nella quale indicare l’esercizio dell’opzione ;
b) comunicando a voce al ricevitore, al momento di una giocata al 10eLOTTO, la volontà di scelta dell’opzione .
5
Articolo 7
(scontrino)
1. Per ogni giocata al 10eLOTTO contenente la giocata opzionale al NUMERO ORO e al DOPPIO ORO viene emesso apposito scontrino di gioco con indicati, in aggiunta a quanto già previsto per una giocata al 10eLOTTO, i seguenti ulteriori dati:
a) l’indicazione delle opzioni;
b) l’importo giocato per l’opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO ;
c) l’importo totale giocato pari:
c.1) per giocata singola, al triplo della posta giocata al 10eLOTTO;
c.2) per giocata in abbonamento, all’importo totale della giocata singola per il numero dei concorsi cui la giocata in abbonamento si riferisce;
d) il NUMERO ORO e il DOPPIO ORO individuati dal sistema tra i numeri estratti, qualora si sia scelta come modalità di estrazione al 10eLOTTO quella immediata;
2. Gli scontrini con l’opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO costituiscono l’unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite conseguite.
3. Uno scontrino con l’opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO, non può mai essere annullato.
4. Il ricevitore, qualora la stampa dello scontrino risulti errata o incompleta, richiede tramite il terminale di gioco la stampa di un nuovo scontrino, sul quale sono riportati gli estremi della giocata risultata errata o incompleta.
5. Nel caso in cui sia impossibile per motivi tecnici del sistema effettuare l’estrazione con modalità immediata, trova applicazione quanto previsto dall’art. 8 comma 9 del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009. Articolo 8
(rideterminazione moltiplicatori NUMERO ORO)
1. Le Tabelle dei moltiplicatori del NUMERO ORO di cui all’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 19 giugno 2014, sono sostituite con le Tabelle A e B della presente determinazione di cui costituiscono parte integrante.
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Articolo 9
(bollettino ufficiale)
1. In un’apposita sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto sono pubblicate le vincite relative al 10eLOTTO con le opzioni NUMERO ORO e DOPPIO ORO, distinte per modalità di estrazione.
Articolo 10
(disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto e del 10eLOTTO ed, in particolare, alle vincite del 10eLOTTO con l’opzione NUMERO ORO e DOPPIO ORO si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto, all’art. 6 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Il concessionario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, è tenuto ad integrare sul proprio sito le note informative relative alle probabilità di vincita del gioco 10eLOTTO, includendovi quelle relative all’opzione DOPPIO ORO introdotta dal presente provvedimento. Articolo 11
(entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente determina trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2017. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma 19 settembre 2017
Alessandro ARONICA